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Come riconoscere pertinenze e abusi edilizi

  • Immagine del redattore: tecnocasalissone
    tecnocasalissone
  • 22 nov 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5180/2017, spiega che per capire se un’opera edilizia, innalzata durante un lavoro di ristrutturazione, è da classificare come pertinenza bisognerebbe valutare l’utilizzo che se ne fa, senza tralasciarne le dimensioni. Se è una pertinenza allora sarà sufficiente la Scia. In caso contrario, per non commettere abusi è necessario il permesso di costruire.


Sapreste riconoscere le pertinenze?


abuso edilizio


Tenendo conto dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001E) il CdS specifica che il permesso di costruire è necessario dal momento che gli interventi pertinenziali conseguono la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”.


Senza, aggiungerei, l'obbligatorio permesso di costruzione qualsiasi costruzione risulta essere abusiva. Per quanto riguarda invece gli interventi pertinenziali minori risulta sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).


Il caso considerato


Il caso che i giudici hanno preso in considerazione è quello di un proprietario immobiliare che, durante alcuni lavori , aveva ampliato di 22 metri quadri il piano superiore e creato un deposito di 14 metri quadri al piano inferiore.


Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di conseguenza aveva ordinato la demolizione di quella realizzazione perché considerata come costruzione abusiva. A Il Tar giustifica la sua sentenza in quanto gli interventi andavano a creare opere edilizie del tutto nuove trasformando, in questo modo, l’originario stato dei luoghi.


Necessario era il rilascio del permesso di costruire e, trovandosi in area vincolata, anche dell’autorizzazione paesistica. Oltre a questo, non era dimostrabile la presenza di un vincolo oggettivo con l’immobile principale.


Per questi validi motivi il Consiglio di Stato non ha potuto fare altro che confermare la decisione del Tar ordinando, di conseguenza, la demolizione dei manufatti, non classificabili come pertinenze, d'altronde come la regola generale dice: "una volta accertato l'intervento (da parte dell’Ente competente) l'autore dell'abuso è obbligato a demolire entro 90 giorni le opere abusive o ripristinare lo stato dei luoghi".


Abusi edilizi: conseguenze e criticità


In seguito a tali abusi edilizi, diverse sono le responsabilità e le conseguenze per ciascuno dei partecipanti al processo che ha portato alla realizzazione delle opere classificate come abusive e ciò a secondo se essi riguardano opere di costruzione o in difformità o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche o edilizie.

I soggetti chiamati a rispondere a diverso titolo dei reati commessi, sono in primo luogo il titolare della concessione, con lui il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, che nel caso in cui non dimostrano la loro estraneità all’abuso, saranno destinatari di misure amministrative pecuniarie, oltre alle relative incriminazioni di carattere penale. In particolare il direttore dei lavori: la conseguenze per una tale inadempienza può essere fatale per la sua intera carriera lavorativa, in quanto potrebbe prevedere la sospensione dall'albo professionale per un periodo variabile che va da tre mesi a due anni.

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